EDUCAZIONE MOTORIA ALLA PRIMARIA: L’ESCLUSIONE DEI DIPLOMATI ISEF è ILLEGITTIMA

Il 4 agosto2023 è stato pubblicato il bando di concorso per 1740 posti di docenti di educazione motoria nella scuola primaria. Il bando, tuttavia, esclude i candidati in possesso del diploma ISEF, equiparato per legge alla laurea magistrale in scienze motorie.  Questa esclusione è illegittima per diversi motivi, Innanzitutto, è contraria alla legge18 giugno 2002 n. 136, che prevede l’equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea in scienze motorie. In secondo luogo, è contraria a precedenti note ministeriali, che hanno chiarito che la laurea in scienze motorie non è valutabile come altro titolo, rispetto al diploma ISEF. Inoltre, l’esclusione dei diplomati ISEF è discriminatoria e lesiva delle legittime aspettative di questi professionisti, i quali da anni lavorano nella scuola, sia nelle scuole medie e superiori, sia nelle scuole primarie. Per questi motivi, è opportuno impugnare i provvedimenti che disciplineranno le modalità di accesso alla copertura dei posti. Escluderli dal concorso della scuola primaria è una discriminazione che va impugnata. 

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA




IL VIA ALLA PRIMA ONDATA DI CONVOCAZIONI

Sono ufficialmente partite le Convocazioni da Gps e da Gae degli aspiranti docenti. Le nomine dovranno concludersi entro, stante alla data dello scrivente, il giorno 10 settembre 2023.  La CONFIL e la CONFIL-FILPI, sempre accanto ai lavoratori, si dichiarano entusiasti della decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere con ilprimo turno di convocazioni, con largo anticipo, prevedendo la presa di servizio a partire dal primo settembre. 

Ogni aspirante docente potrà partecipare ad un solo turno di nomine ed in nessun caso, salvo chiaramente casi di riserva, potrà ottenere un incarico scavalcando un docente collocato in graduatoria con un punteggio superiore.

Anche se ogni aspirante docente dovrebbe ricevere un’email di convocazione, direttamente dal Ministero, invitiamo tutti i docenti interessati a monitorare costantemente il sito dell’Ambito territoriale della propria provincia.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA




Pensioni, aumenti e novità per vecchiaia e invalidità

Si prospettano numerosi aumenti per le pensioni, specialmente riguardo alle pensioni di vecchiaia e di invalidità. Vediamoli in breve: Aumenti per le pensioni di vecchiaia e di invalidità:
L’indice di rivalutazione delle pensioni è stato rivisto all’8,1%, che si aggiunge al 7,3% del 2022.
Gli aumenti saranno accreditati nel 2024.
Le categorie che ricevono trattamenti minimi vedranno un incremento da 563,74 euro a 572,20 euro.
Gli assegni potrebbero raggiungere un importo vicino ai 600 euro per coloro che hanno superato i 75 anni di età.
Aumenti per la 14esima mensilità:
La 14esima mensilità è concessa ai pensionati che hanno compiuto 64 anni e che ricevono:
Pensione anticipata;
Pensione di vecchiaia;
Pensione di reversibilità;
Pensione di invalidità.
L’importo della 14esima varia a seconda del numero di anni di contributi versati e del reddito globale percepito dal pensionato.
Il calcolo per rivalutare la 14esima viene applicato a tali importi e incide sul valore finale dell’assegno.
Aumenti per effetto della riforma fiscale:
La prossima riforma fiscale apporterà diverse novità e aumenti alle pensioni di vecchiaia e di invalidità, grazie alle nuove aliquote dell’Irpef.
La riforma avrà un impatto significativo anche sulle deduzioni e le detrazioni, influenzando notevolmente gli importi delle pensioni erogate.
A breve, sarà approvato un nuovo decreto specifico per le pensioni di invalidità, prevedendo appunto incrementi mirati per questa specifica categoria di pensionati.

Maria Pia Iurlaro




Pensioni e lavoro : cumulo e limiti

In Italia, è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro in molti casi, ma ci sono alcune eccezioni.

In generale, le pensioni di anzianità, anche se ora chiamate pensioni anticipate, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, sia nel sistema retributivo che in quello misto o contributivo.

Le pensioni anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo sono cumulabili con i redditi da lavoro se il pensionato ha almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo, almeno 40 anni di contribuzione o almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Ci sono alcune eccezioni al cumulo della pensione con i redditi da lavoro:

Per i pubblici dipendenti, il divieto di cumulo resta in vigore nei casi in cui gli stessi vengano riammessi in servizio presso le pubbliche amministrazioni.
Per i titolari di pensione ai superstiti e degli assegni di invalidità, il divieto di cumulo resta in vigore.
Le pensioni quota 100, 102 e 103 sono incumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, fino al raggiungimento dell’età stabilita per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
L’unica eccezione prevista è per chi consegue un reddito da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui.
Per la pensione di anzianità Opzione donna, non è chiaro se sia possibile il cumulo con i redditi da lavoro.
In conclusione, in Italia, è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro in molti casi, ma è importante conoscere le eccezioni previste dalla normativa.

Maria Pia Iurlaro




Cassa Integrazione: nuove agevolazioni per eventi atmosferici

Il decreto-legge 98/2023 ha apportato due novità in materia di integrazione salariale per i settori edile, lapideo e dell’escavazione.
La prima novità prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, i datori di lavoro di questi settori possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) anche in caso di eventi oggettivamente non evitabili (EONE). In precedenza, questa possibilità era riservata solo ad altri settori.
La seconda novità prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
In particolare, le novità riguardano i seguenti aspetti:
CIGO: i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione possono richiedere la CIGO per eventi EONE anche se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. I periodi di CIGO concessi sono neutralizzati ai fini del computo del limite massimo di 52 settimane di integrazione salariale fruibili nel biennio mobile.
CISOA: il trattamento di CISOA è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. I periodi di CISOA concessi non sono computati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giorni l’anno a titolo di CISOA e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto ai fini della concessione della CISOA.
Le domande di CIGO e CISOA devono essere presentate all’Inps entro i termini previsti.

Maria Pia Iurlaro




Educazione motoria alla primaria: illegittima l’esclusione del diploma ISEF fra i requisiti d’accesso

Per i candidati con diploma ISEF al momento non sembrano esserci buone notizie, nonostante che con il DPCM che autorizza la procedura concorsuale per 1740 posti di docente di educazione motoria nella scuola primaria per l’anno scolastico 2023-24, il 4 agosto u.s.   è stato pubblicato il relativo bando di concorso. 

La legge n. 234/2021 ha previsto che l’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

Sembra quasi certo che al concorso potranno accedere solo i candidati con laurea magistrale specifica (LM 67, LM 68, LM 47 e affini), e paradossalmente verranno esclusi coloro che sono in possesso di diploma ISEF, tra i quali i tanti diplomati isef precari, inseriti nelle graduatorie per le scuole medie e superiori che lavorano come supplenti, ma che non possono partecipare al concorso della primaria.

Tanto in spregio alla Legge 18 giugno 2002, n.136, che prevede l’equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive.

Lo stesso Miur, con nota del 10 maggio 2004, prot. n. 691 in riferimento alle graduatorie permanenti, oggi graduatorie ad esaurimento (GAE), aveva già precisato che la laurea in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF, non è valutabile come altro titolo, rispetto al citato diploma ISEF. Tanto veniva ribadito con Nota n. 2170/2014, resa in occasione dell’aggiornamento graduatorie 2024/16, e dal DM 374/2017 (Decreto di aggiornamento graduatorie 2017/2020), secondo cui i docenti in possesso del diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze Motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti

Inoltre va evidenziato anche che ad oggi i diplomati ISEF sono:

  • regolarmente inseriti nelle GPS;
  • il loro titolo continua ad essere valido per partecipare al concorso ordinario A48- A49;
  • il diploma ISEF consente la partecipazione al concorso bandito per i corsi di specializzazione del TFA sostegno
  • I Diplomati ISEF hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria così come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020.

Ancora va segnalato che tantissimi docenti di ruolo di scuola primaria, diplomati ISEF, da sempre utilizzati sulle ore di ed. motoria alla Primaria, allo stato attuale e in applicazione della legge, sono esclusi dalla procedura di assegnazione dei posti.

Tanto premesso, la CONF.I.L. FILPI

CHIEDE

al Ministero e al Governo un provvedimento urgente per sanare immediatamente tale ingiustizia.

Ove non intervenga urgentemente una norma modificativa di tale ingiustizia invita i docenti interessati comunque a presentare domanda secondo un modulo predisposto e rivolgersi al ns. sindacato per provvedere all’impugnativa dei provvedimenti che disciplineranno le modalità di accesso alla copertura dei posti ove siano effettivamente preclusivi dell’accesso a coloro che in siano in possesso del “solo” diploma ISEF.

Giuseppe D’ambrosio – Segretario nazionale FILPI




Il diritto alla libera scelta dell’impiego: un diritto inviolabile


Il diritto alla libera scelta dell’impiego: un diritto da difendere

Il diritto alla libera scelta dell’impiego è un diritto fondamentale dell’essere umano, riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Esso è un diritto che consente ai lavoratori di scegliere il lavoro che preferiscono, in base alle proprie capacità e aspirazioni.

La libertà e la dignità della persona umana

Il diritto alla libera scelta dell’impiego è importante per garantire la libertà e la dignità della persona umana. Il lavoro, infatti, è un’espressione della personalità del lavoratore, e deve essere scelto in modo libero e consapevole. Quando i lavoratori possono scegliere il lavoro che preferiscono, sono più felici e soddisfatti, e sono anche più produttivi.

La minaccia del lavoro precario e della globalizzazione

Negli ultimi anni, il diritto alla libera scelta dell’impiego è stato minacciato da diversi fattori, tra cui la crescita del lavoro precario e il processo di globalizzazione. Il lavoro precario, infatti, rende più difficile per i lavoratori cambiare lavoro e trovare un’occupazione che soddisfi le loro esigenze. Inoltre, la globalizzazione ha portato a una maggiore concorrenza tra imprese, che spesso si traducono in condizioni di lavoro peggiori per i lavoratori.

La Confil per il diritto alla libera scelta dell’impiego

La Confil si batte per il diritto alla libera scelta dell’impiego di tutti i lavoratori. La Confil sostiene la necessità di politiche pubbliche che favoriscano la crescita dell’occupazione e la tutela dei lavoratori.

Maria Pia Iurlaro




CONFIL: DECRETO PA BIS, OTTIMI GLI EMENDAMENTI APPROVATI

La CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI (CONFIL) con il suo Segretario Generale, il dott. Luigi Minoia, esprimono grande soddisfazione per quanto ottenuto per mezzo degli emendamenti approvati al Decreto Pubblica Amministrazione Bis, in sede di conversione in legge presso la Camera dei Deputati. Il 31 luglio 2023 si è concluso alla Camera, il primo “tempo” dell’iter parlamentare di conversione in legge del sovra-citato Decreto, il 75 PA bis, che contiene diverse disposizioni riguardanti la scuola. Le disposizioni contenute nel Decreto sono molteplici, esempi: art.20 reclutamento personale scolastico con modifiche di procedure concorsuali volte alle innovazioni ed all’accelerazione dei concorsi nel periodo di attuazione del PNRR; art.21 rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di grande qualità, l’emendamento dell’onorevole Rossano Sasso. Esso prevede che per insegnare nelle scuole paritarie, fino all’anno scolastico 2025/2026, non sia indispensabile l’abilitazione ma bastano tre anni di servizio, inoltre 30 cfu (e non 60) per conseguire l’abilitazione. L’emendamento 21.1 di Rossano Sasso stanzia 50 milioni di euro per consentire alle scuole di stipulare contratti con il personale ATA “aggiuntivo” rispetto all’organico già esistente. Il Decreto sarà trasmesso al Senato per essere approvato entro il 20 agosto 2023. Esprime soddisfazione il segretario regionale per il Lazio del sindacato Confil-Scuola, Emanuela Sierri che commenta così gli emendamenti : (…) “finalmente il riconoscimento di un percorso abilitante per i docenti precari con tre anni di servizio, compresi, per la prima volta, anche i docenti delle scuole paritarie ; per quanto concerne la notizia del reperimento delle risorse per 50 milioni di euro per gli Ata, ciò rappresenta un segnale positivo anche per aprire trattative prossime al fine di garantire altri investimenti per questa categoria di lavoratori”. Conclude dicendo che il sindacato non può e non deve essere una propagazione di questo o di quel partito, non dovrebbe mai perdere l’onestà intellettuale di riconoscere il merito a provvedimenti atti a favorire il lavoratore. Massima condivisione da parte del Dott. Minoia, Segretario Generale CONFIL.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA