L’impiegata agiva in giudizio contro l’INAIL esponendo quanto segue: – di aver svolto attività lavorativa stagionale, con mansioni di impiegata amministrativa, alle dipendenze di un noto zuccherificio; – che nello svolgimento delle predette attività , la ricorrente era stata esposta in via diretta e/o indiretta al rischio di amianto, notoriamente impiegato presso lo stabilimento; – che in seguito ad un ricovero presso l’Ospedale di Bentivoglio, le era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico maligno; – di aver dunque presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale, respinta dall’INAIL , di aver provveduto al ricorso amministrativo, a sua volta respinto dall’Istituto, a seguito di visita collegiale medica.
Su tali premesse, ricorreva, per vie legali in Tribunale, al fine di accertare e riconoscere l’origine professionale della sua patologia : mesotelioma pleurico maligno epitelioide e che la predetta patologia aveva causato a essa ricorrente un danno biologico. Si costituiva in giudizio l’INAIL, eccependo l’assenza del nesso causale. Rilevava in particolare che gli accertamenti effettuati dall’Istituto per il riconoscimento della malattia professionale avevano evidenziato l’assenza, nelle lavorazioni svolte dalla ricorrente, dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata. La causa veniva istruita con l’escussione di un testimone, indotto da parte ricorrente e con l’espletamento di una ctu medico-legale del tribunale. Dalla testimonianza del teste, veniva fuori che la ricorrente, aveva svolto attività lavorativa dal 1964 al 1973 presso lo zuccherificio, con mansioni di impiegata amministrativa.
Gli uffici amministrativi erano esterni allo stabilimento e la ricorrente si recava nello stabilimento e in magazzino per consegnare e ritirare documenti e svolgere il suo lavoro su autorizzazione del datore di lavoro. Il teste ha poi dichiarato che i macchinari erano coibentati con pannelli di amianto perché lavoravano ad alte temperature, anche le guarnizioni erano di amianto e ricorda altresì che quando furono smantellati dei reparti della fabbrica, si erano prodotte nuvole di polvere di indubbia natura e che molti lavoratori, soprattutto gli impiegatizi, adibiti a mansioni in uffici esterni ai capannoni industriali, non erano stati allontanati.
Infine, il teste aveva precisato che nessuno indossava mascherine per l’amianto, ma solo protezioni per il calore. Dalla consulenza tecnica d’ufficio di altissima complessità è emerso che il mesotelioma pleurico maligno epitelioide della pleura sinistra della ricorrente ha avuto eziologia professionale, è conseguente ad esposizione ad amianto e ha provocato un danno biologico complessivo del 60%.
Dalla relazione peritale emerge, infatti, come negli zuccherifici, tra cui quello della ricorrente, fossero effettivamente presenti materiali contenenti amianto. Il ctu ha tuttavia chiarito che la presenza di amianto, non utilizzato nel ciclo produttivo, non è sufficiente per chiarire l’entità, a tutto tondo, di un’esposizione a fibre di amianto e che pertanto la causa della possibile esposizione a fibre di amianto, presso lo zuccherificio, va ricercata nel possibile deterioramento di apparecchiature e tubature sottoposte a importanti stress termici e in alcuni interventi di manutenzione, riparazione, modifica, svolti su apparecchiature e altre strutture, contenenti amianto, esistenti all’interno dello zuccherificio, che presentano date di costruzione anche della prima metà del secolo scorso, con successivi interventi di ristrutturazione.
Il settimo rapporto RENAM evidenzia le principali mansioni degli operatori addetti agli zuccherifici nei quali è stata posta diagnosi di mesotelioma e tra queste non vi è nessuna figura di amministrativo ma il CTU ha concluso che l’esposizione a fibre di amianto subita dalla impiegata, presso lo zuccherificio, può essere considerata occasionale e di entità bassa ma insiste fortemente sulla latenza come fattore causale nell’insorgenza del mesotelioma. Sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal ctu, che paiono pienamente convincenti, il Tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso contro l’Inail, dichiara 1)che alla data della domanda amministrativa Inail, l’impiegata amministrativa dello zuccherificio era affetta da malattia denominata “mesotelioma pleurico maligno epitelioide”, avente eziologia professionale, per l’effetto condanna l’Inail a corrispondere alla ricorrente l’indennità di legge, parametrata al grado di invalidità (60%).
Durante A. M. Cristina



