Ape sociale 2024, circolare Inps n.35 del 20 febbraio 2024

Proroga dell’Ape sociale al 31 dicembre 2024. Dopo la stretta contenuta nell’ultima manovra, cosa c’è da sapere? In primis, ci sono “nuove regole” per poter accedere a questo tipo di pensione garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps: l’età anagrafica aumentata e l’incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5 mila euro annui. La circolare Inps, la numero 35 del 20 febbraio 2024, specifica che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 occorrono 63 anni e 5 mesi per conseguire il diritto all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio, cos’è l’ape sociale 2024. Trattasi di una prestazione, istituita nel 2017, che permette di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), per chi ha almeno 63 anni e 5 mesi d’età; consiste in un “sussidio ponte” mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi al mese a carico dello Stato (senza tredicesima mensilità, senza rivalutazione, senza integrazione al trattamento minimo) fino, per l’appunto, al conseguimento dei 67 anni. Può essere richiesta da lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi iscritti all’ AGO dell’Inps, dipendenti iscritti alle forme sostitutive dell’AGO ed esclusive, iscritti alla Gestione Separata.  A chi è rivolta:  a)soggetti che si trovano in stato di disoccupazione per  cessazione  del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, oppure scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e che abbiano concluso la disoccupazione spettante più  una anzianità contributiva di almeno 30 anni;  b) soggetti  che hanno un’ invalidità civile uguale o superiore al 74% ed una anzianità contributiva di almeno 30 anni;  c)soggetti che  assistono, al momento della richiesta della prestazione ape sociale, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con  handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) o un parente o un affine di secondo grado convivente sempre con handicap in situazione di gravità più una anzianità contributiva di almeno 30 anni ; d) dipendenti in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva che abbiano lavorato, svolgendo professioni  gravose ( si veda allegato 3 della legge 234/2021) da almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure almeno sei anni negli ultimi sette.

 Per le donne, i requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, fino al massimo di due anni. Resta invariata l’età anagrafica. Per gli edili, individuati con particolari codici (presenti nell’allegato 3, già menzionato sopra) per i ceramisti e i conduttori di impianti per la forma di articoli in ceramica ed in terracotta, il requisito contributivo è di 32 anni di anzianità contributiva sempre con 63 anni e 5 mesi di età.

E’ sottinteso che i richiedenti non debbano essere titolari di pensione diretta italiana o estera.

La circolare dell’Inps n.35 illustra anche il nuovo regime di incumulabilità dei redditi da lavoro per chi presenta domanda nel 2024: in poche parole, si perde il diritto all’Ape sociale se si svolge un lavoro dipendente o autonomo a meno che non sia un lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. I nuovi requisiti, ovviamente, si applicano per le domande che verranno presentate nel 2024. Vi sono infatti tre scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre.  La concessione è soggetta a dei limiti annuali di spesa, pertanto risulta fondamentale e nei tempi presentare una preliminare domanda di richiesta requisiti.

Durante A. M. Cristina




QUOTA 103, CIRCOLARE INPS 39/2024

Calcolo contributivo per chi decide di andare in pensione con Quota 103,cioè se si maturano 62 anni e 41 anni di contributi tra il 1° gennaio 2024 ed il 31dicembre 2024. L’’assegno lordo mensile non potrà splafonare i 2.394,44€ lordi sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni. Lo certifica l’INPS nellaCircolare n. 39/2024 nella quale illustra la novella introdotta dall’articolo 1, co. 139 della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

I requisiti anagrafici e contributivi, spiega l’Inps, sono gli stessi dello scorso anno (62 anni e 41 anni di contributi) ma chi li matura tra il 1° gennaio2024 ed il 31 dicembre 2024 avrà tre penalizzazioni:

  • Il calcolo della pensione viene effettuato con il criterio interamentecontributivo;
  • L’importo lordo mensile della pensione, calcolato per l’appunto con il criterio contributivo, non può eccedere un valore pari a 4 volte iltrattamento minimo (2.394,44€ per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni (lo scorso anno il tetto era pari a cinque volte il minimo);
  • Per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato, cambia la finestra mobile:sette mesi (la prima decorrenza, pertanto, è il 1°settembre 2024); per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa è di nove mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° novembre 2024); per i dipendenti della scuola la finestra si apre il 1° settembre dell’anno in cui sono maturatiirequisiti.

Resta escluso da quota 103, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (per i quali, come noto, si applicano requisiti pensionistici diversi).

Chi matura i requisiti nel 2024, come detto, avrà il calcolo interamente contributivo.  

Il calcolo contributivo resta anche dopo il compimento del 67° anno di età, oltre il quale viene meno solo il tetto pari a quattro volte il minimo Inps.

Essendo una evoluzione della già nota Quota 100, sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare, per chi opta per Quota 103 contributiva incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.

Durante A. M. Cristina




USURANTI E NOTTURNI, DOMANDA DI ACCERTAMENTO REQUISITI ENTRO IL 1° MAGGIO 2024

Tempo sino al 1° maggio per la presentazione dell’istanza di accertamento del diritto ai benefici, previsti dal decreto legislativo 67/ 2011, in favore dei lavoratori usuranti e notturni. Ebbene i lavoratori che si trovano nei profili di tutela usuranti e notturni, e matureranno i requisiti anagrafici e contributivi, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025, devono produrre all’Inps una preventiva domanda di accertamento dei requisiti entro il 1° maggio 2024. La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratoridovranno poi inoltrare, se l’Inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuta l’accoglimento dell’istanza.

Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo (buste paga – libretto lavoro – ordini di servizio – lettere di assunzione eccetera) come individuati nel Decreto nel Ministero del Lavoro del 20 settembre 2017. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio va presentata esclusivamente per via telematica.

La scadenza è importante. La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine indicato comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamentopensionistico anticipato pari ad uno, due o tre mesi rispettivamente a seconda se la domanda è presentata dal 2 maggio al 1° giugno; dal 2 giugno al 31 luglio; oppure dal 1° agosto in poi.

Durante A. M. Cristina




Un segnale forte: docenti e ATA aggrediti, multa per gli studenti violenti.

Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

 (…) Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

Studenti violenti che aggrediscono fisicamente e / o verbalmente   professori, dirigenti scolastici o personale ATA rischiano una multa da 500 a 10mila euro. Tale disposizione è contemplata da un emendamento presentato dal Governo al Senato all’interno della commissione per la cultura.  L’emendamento prevede che, in caso di condanna per reati di aggressione contro il personale scolastico, gli studenti dovranno versare un risarcimento pecuniario all’ente di appartenenza della vittima, oltre al risarcimento per i danni subiti. L’emendamento non fa distinzioni tra docenti, presidi e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Qualsiasi membro del personale scolastico che dovesse subire un’aggressione da parte di uno studente potrà denunciare l’accaduto. L’introduzione di questa multa rappresenta un segnale forte contro la violenza a scuola, un fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni. Secondo un’indagine del Ministero dell’Istruzione e del merito, nel 2022 ci sono stati oltre 200 casi di aggressioni a docenti da parte di studenti e la cronaca delle ultime settimane ne riporta altri di accaduti. La sanzione potrebbe avere un effetto deterrente per gli episodi di bullismo, prepotenza, violenza e sopruso. La CONFIL e la CONFIL-FILPI hanno sempre condannato la violenza, in ogni ambito, a maggior ragione nella scuola, ed invitano al recupero dello spirito di solidarietà tra famiglie e docenti, in egual misura, “istituzioni” educanti.

Durante A. M. Cristina




 PERCHE’ ASSUMERE UN PERCETTORE DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE?

A partire da gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione (adi) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. Il beneficio spetta anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. In questa seconda ipotesi il datore di lavoro può inoltre fruire di ulteriori agevolazioni tipiche di questa forma contrattuale. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che stipulano, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; contratto di apprendistato; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale; contratto di lavoro in somministrazione.

Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con dirigenti, per lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale.

Per la legittima spettanza del beneficio occorre che, alla data della prima assunzione “incentivata”, il lavoratore sia già percettore dell’assegno di inclusione.

L’agevolazione è riconosciuta: nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto di apprendistato; contratto di lavoro a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.

L’agevolazione spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo con applicazioni sanzioni civili ed interessi. Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro, durante il periodo di prova, comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.

I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIIL). Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.

Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente predisposto dall’Istituto, per la domanda di ammissione all’agevolazione.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sull’assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta.

Durante A. M. Cristina




Contratti a termine 2024

Il decreto legge milleproroghe, approvato definitivamente dal Senato, prevede una proroga significativa per i contratti a termine nel settore privato. Fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile prorogare o rinnovare di comune accordo un contratto di lavoro a termine per oltre 12 mesi. Questa modifica è stata introdotta tramite un emendamento durante la conversione del decreto legge “milleproroghe” (art. 18, co. 4-bis) il 21 febbraio 2024.

La Riforma del 2023 ha apportato importanti cambiamenti al contratto a termine. Ecco i punti salienti:

Periodo a-causale: Fino a 12 mesi, i contratti a termine possono essere stipulati liberamente senza alcuna ragione giustificatrice.
Durata superiore a 12 mesi: Per contratti di durata superiore a 12 mesi, sono richieste specifiche cause:
Casi previsti dai contratti collettivi
In assenza di previsioni contrattuali, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore)
In sostituzione di altri lavoratori
Limite massimo di durata: Resta fermo a 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Superati i 24 mesi, il rapporto si converte a tempo indeterminato.
Tuttavia, l’ipotesi di una durata fino a 24 mesi, concordata tra le parti, sarebbe stata operativa fino al 30 aprile.

Maria Pia Iurlaro




BOOM DI ISCITTI AI LICEI, LA RIFORMA DEI TECNICI-PROFESSIONALI POTREBBE INVERTIRE IL TREND?

Anche quest’anno, il liceo è protagonista indiscusso delle iscrizioni a scuola per l’anno 2024/2025. Tuttavia, l’istruzione tecnica e professionale registra una crescita che, nell’ottica del Ministro Valditara, potrebbe aumentare sempre di più nei prossimi anni, alla luce della nuova riforma.

Per il momento, dunque, il liceo resta la scuola più scelta dai ragazzi. Quest’anno è stato totalizzato il 55,63%delle preferenze totali.

I licei godono di “buona salute”, dunque, anche se il classico continua a scendere nelle preferenze (5,34%), mentre in ottima forma sono gli indirizzi di liceo scientifico che totalizzano il 25,59% del totale. Una parabola discendente, quella del classico, che però non deve destare particolari preoccupazioni. Il problema del liceo classico è la sua rigidità. Un curriculum poco flessibile che non si adatta alle esigenze degli studenti di oggi, più orientati verso materie scientifiche e linguistiche moderne.

L’unico modo, secondo gli addetti ai lavori, per rilanciare il liceo classico, è non fossilizzarsi su un modello di scuola obsoleto. La chiave per il futuro è una scuola flessibile, multidisciplinare e capace di appassionare gli studenti.

“È una scuola che prepara ad intraprendere ogni via, offrendo una solida base formativa. Purtroppo, i dati sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico evidenziano un calo di questa tipologia di scuola, soprattutto al Nord. Al Centro-Sud, invece, il Liceo Classico regge ancora. Per questo motivo, intendiamo proporre dei progetti per rimettere lo studio del latino nelle scuole secondarie inferiori. Non possiamo permettere che vada dispersa la tradizione di una scuola così importante, che ha formato intere generazioni della classe dirigente” (Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito).

In crescita gli istituti Tecnici e i Professionali, che mostrano una tendenza in positivo: i primi rilevano il31,66% (contro il 30,9% dello scorso anno) e i secondi il 12,72% (contro il 12,1 % dello scorso anno) delle iscrizioni. La Riforma fortemente voluta da Valditara potrebbe invertire il trend? Staremo a vedere la sperimentazione della Riforma Valditara.

Durante A.M. Cristina




MOBILITA’ DOCENTI 2024/2025 DAL 26 FEBBRAIO 2024, CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?

Così come previsto dall’ordinanza ministeriale del 23 febbraio 2024, al via le procedure di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025.

La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID. La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata. Chi può presentare domanda? Docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/23 o precedenti, che per l’anno 2023/2024 non hanno presentato domanda di mobilità o l’hanno presentata ma non hanno ottenuto nessun movimento;   docenti che  hanno presentato domanda all’interno della provincia di titolarità ed hanno ottenuto una scuola fuori dal comune di titolarità  esprimendo ilcodice sintetico “comune” o “distretto” nella domanda; docenti che hanno presentato domanda in altra provincia ed hanno ottenuto una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico  “comune”  “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda.

Durante A. M. Cristina




CONCORSO DOCENTI, ISTRUZIONI PROVE SCRITTE

Sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.  le indicazioni operative relative alle prove scritte del concorso per titoli ed esami e per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, su posto comune e di sostegno. Le prove, computer “based”, si svolgeranno nei giorni 11 e 12 marzo 2024 per infanzia e primaria, il 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2024 per la secondaria. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, che determinano altresì il numero di turni necessari per lo svolgimento delle prove.

L’elenco delle sedi d’esame è comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. La comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

Occorre presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Ai candidati con disabilità certificata vengono assicurati gli ausili autorizzati dalla commissione giudicatrice e previamente concordati con gli interessati, ivi compreso il necessario tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova.

Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è prevista la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

Per le candidate che allattano o che manifestino tale esigenza, sono stati già predisposti appositi spazi per consentire l’allattamento.

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, comporta l’esclusione dalla procedura, ad eccezione delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento alle quali è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne devono dare comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi, i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi che ne consentano l’ammissione, previa presentazione di copia del provvedimento.

I candidati dovranno consegnare agli incaricati della vigilanza ogni tipo di  cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati.

È vietato introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

Dopo le operazioni di riconoscimento e la firma del registro d’aula cartaceo e dopo che tutti i candidati avranno preso posto in una delle postazioni disponibili, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la parola chiave di accesso/inizio della prova che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata. Verranno concessi 3 minuti per leggere le istruzioni, poi si avvierà la prova. Essa avrà la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento.

Delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una potrà essere selezionata.

Nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.

Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato; solo dopo lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula, sarà visualizzabile il punteggio ottenuto. Sempre alla presenza del responsabile tecnico d’aula bisognerà inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione.

Dopo che i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati, verrà prodotto l’elenco contenente cognome, nome, data di nascita e punteggio ottenuto. Tale elenco sarà stampato e allegato al verbale d’aula. I candidati non potranno lasciare l’aula fino a quando non saranno caricati tutti i file della prova e fino a quando non sarà stato stampato l’elenco con i risultati.  Infine, i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno, pertanto, allontanarsi dall’aula.

Durante A. M. Cristina




CONCORSO DOCENTI, TIPOLOGIA QUESITI

A breve partiranno le prove scritte del concorso per docenti di scuola dell’infanzia e primaria, e secondaria di primo e secondo grado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le istruzioni e la tipologia dei quesiti per i candidati sullo svolgimento della prova scritta.

I candidati avranno 100 minuti per rispondere a 50 quesiti, così suddivisi: 40 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: 10 quesiti di ambito pedagogico; 15 quesiti di ambito psicopedagogico,
 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione. Poi, 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 (quadro comune Europeo di Riferimento per le lingue). Infine, 5 quesiti sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento. Ogni quesito consiste in una domanda e 4 opzioni di risposta, una sola esatta. L’ordine dei questi sarà somministrato in modo casuale.  Nella stessa giornata d’esame, in tutte le sedi di Italia in cui si staranno svolgendo le prove, le domande saranno uguali per tutti  ma disposte random.

Durante A.M. Cristina