Contributi, come cambiano le sanzioni

L’Inps ha introdotto sanzioni ridotte e un programma di adeguamento volontario per le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà con i contributi previdenziali, a partire dal 1° settembre 2024.

Chi rettifica volontariamente i contributi mancati entro 120 giorni può beneficiare di una sanzione ridotta pari all’aliquota BCE (3,65%) senza la consueta maggiorazione del 5,5%.

Se il pagamento viene effettuato dopo una diffida, le sanzioni possono essere ridotte del 50% e tali riduzioni si applicano anche se i pagamenti vengono effettuati a rate.

Le modifiche legislative mirano ad alleggerire gli oneri per imprenditori e lavoratori autonomi, agevolando la regolarizzazione dei contributi omessi o evasi.

Le sanzioni vengono modulate in base alle tempistiche di pagamento, rendendo più semplice e vantaggiosa la regolarizzazione dei contributi presso gli enti previdenziali come Inps e Inail.

In caso di omissione contributiva, se i versamenti vengono effettuati volontariamente entro 120 giorni, la sanzione è limitata all’aliquota BCE, non superiore al 40% dei contributi non versati.

In caso di evasione contributiva, se segnalata volontariamente entro 12 mesi, le sanzioni sono considerate omissioni con un’aliquota di sanzione pari all’ECB più il 5,5% se il pagamento avviene entro 30 giorni.

Una nuova disposizione prevede una sanzione più elevata della BCE, maggiorata del 7,5%, se i pagamenti vengono effettuati entro 90 giorni dalla segnalazione dell’evasione.

L’opzione di pagamento rateale prevede sanzioni ridotte, ma richiede il pagamento puntuale della prima rata; in caso contrario, si applicano le sanzioni intere.

Un nuovo sconto “sprint” offre una riduzione del 50% della penale per i debiti identificati tramite ispezioni se pagati per intero entro 30 giorni dalla notifica.

Gli interessi maturano sui contributi non versati una volta raggiunti i limiti massimi della sanzione civile fino al pagamento completo.

Dal 1° settembre 2024 sono abolite le sanzioni per i ritardi di pagamento dovuti a incertezze legali o amministrative; sono dovuti solo gli interessi legali.

Una procedura di “compliance” consente ai contribuenti di richiedere dati all’Inps per negoziare la regolarizzazione di anomalie o errori, con applicazione di sanzioni ridotte in base agli esiti della conformità.

L’Inps può effettuare verifiche documentali utilizzando dati provenienti dalle proprie banche dati o da quelle dell’Agenzia delle Entrate, dando origine a notifiche o accertamenti condivisi.

L’Inps ha la facoltà di richiedere documenti e informazioni ai contribuenti o a soggetti collegati nell’ambito delle sue avanzate capacità di controllo.

Maria Pia Iurlaro




Carta Docente, possono i docenti utilizzarla per smartphone o stampante?

Il Ministero ha precisato che la Carta Docente permette di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali (art. 1, comma 121, legge 107/2015). E-book, computer personali, notebook, (computer) palmari, tablet, per fare alcuni esempi, rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici come gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta Docente, come non vi rientrano , per fare qualche esempio: stampante, toner, web-Cam, auricolari, cartucce, pennette touchscreen, macchine fotografiche, videoregistratori, pennette usb, videocamere, fotocamere, videoproiettori, etc.

DURANTE A. M. CRISTINA




La dimora temporanea in alternativa alla residenza per il congedo straordinario

Per poter usufruire del Congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs n.151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario che la persona da assistere sia in possesso dell’accertamento dello stato di handicap con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art.3, comma3 legge 104/92) rilasciato, su verbale, dalla Commissione Medica Integrata Asl/Inps e che il lavoratore dipendente assistente abbia la residenza con il portatore di handicap in situazione di gravità. E’ necessario quindi il requisito della convivenza intesa come residenza anagrafica e coabitazione nello stesso appartamento con la persona da assistere o comunque la residenza nello stesso comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi.

Il requisito della convivenza si intende però soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Per dimora temporanea si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio. Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente. Occhio quindi alla normativa sul passaggio dimora temporanea – dimora abituale alias residenza. Al fine del riconoscimento del congedo la convivenza deve essere mantenuta per tutta la fruizione del congedo. Il congedo straordinario può essere chiesto fino a 2 anni in maniera continuativa o frazionabile. Può essere rinnovato presentando una nuova domanda, sempre nel limite dei due anni totali nell’intera vita lavorativa di chi assiste.

DURANTE A.M. CRISTINA




Pensione anticipata, valgono i contributi figurativi?

La domanda se i contributi figurativi contino ai fini della pensione anticipata è di particolare attualità, soprattutto alla luce delle recentissime sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribaltato un orientamento consolidato. La posizione della giurisprudenza per quanto rilevante avrebbe però bisogno di un forte intervento normativo.

Va ricordato in primo luogo che la pensione anticipata, così come introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede attualmente: 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. I due requisiti principali per l’accesso alla prestazione, uno per gli uomini e l’altro per le donne. “Sotto-requisito”: 35 anni di contribuzione effettiva, ovvero al netto dei periodi di contribuzione figurativa derivanti, ad esempio, da periodi di disoccupazione, malattia,infortunio. Questa condizione derivava dalla normativa precedente alla riforma Fornero, che regolava l’accesso alla cosiddetta pensione di anzianità poi abrogata.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30265 del 2022, aveva confermato tale impostazione, sostenendo che, sebbene la riforma Monti-Fornero avesse eliminato il requisito dell’età minima per la pensione anticipata, essa non aveva modificato il sotto-requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Di conseguenza, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contribuzione figurativa, pur raggiungendo complessivamente i 41 anni e dieci mesi di contributi richiesti, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver completato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Tuttavia, a settembre 2024, con due sentenze rivoluzionarie (n. 24916 e n. 24952), la Cassazione cambia rotta.  Secondo i Giudici di legittimità, l’esclusione della contribuzione figurativa dal computo delle predette soglie contributive avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione richiesta per beneficiare della prestazione. Tale interpretazione, continua in particolare la sentenza n.24916,   trova conferma anche nella norma che non fa riferimento alla effettività della contribuzione ma si limita a richiamare la contribuzione utile.

Le sentenze sovra menziona rappresentano un cambiamento significativo nella giurisprudenza. Tuttavia, poiché queste decisioni non sono state pronunciate dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’Inps potrebbe continuare ad applicare la vecchia interpretazione in via generale, limitando la nuova lettura ai soli casi dei ricorrenti.

Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare da un intervento legislativo o da una sentenza definitiva delle Sezioni Unite.

Si potrebbe valutare la possibilità di un ricorso legale per ottenere dai giudici il riconoscimento dei contributi figurativi nel computo totale ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

Durante A. M. CRISTINA




FAQ del Ministero, Carta Docente, che libri posso acquistare?

La Carta Docente può essere utilizzata dai docenti di ruolo o dai precari al 30/06 o al 31/08, quest’ultimi solo con sentenza del giudice favorevole,  per l’acquisto di: libri e testi, anche in formato digitale, di riviste utili all’aggiornamento professionale; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti sempre  da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; iscrizione ad altri corsi di  laurea,  laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale; hardware e software( per le limitazioni, il Ministero fornisce una lista); accesso per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, manifestazioni a carattere culturale; tickets per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali; iniziative in linea con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

 

L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1, comma 7) che, riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, all’insegna delle competenze multidisciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie non riconducibili ad una sola e specifica professionalità.

 

DURANTE A. M. CRISTINA




Chi deve presentare il mod. Red? Qualche esempio…

Chi deve presentare il MOD.RED? Innanzitutto, è doveroso precisare che trattasi di una dichiarazione obbligatoria per coloro i quali beneficiano di prestazioni collegate al reddito. Chi deve presentarla, qualche esempio. Coloro i quali non hanno fatto la dichiarazione dei redditi, dispongono di soli redditi da pensione ma la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente. In questo caso, è tenuto alla dichiarazione, il soggetto il cui coniuge o altro/i familiare/i (componenti del nucleo familiare reddituale) hanno redditi incidenti sulla prestazione. Chi presenta la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF ma possiede anche redditi che non sono dichiarabili perché esenti o esclusi dalla dichiarazione ma incidenti sulla sussistenza del diritto e della misura della prestazione. Se i titolari di prestazioni collegate al reddito, non presentano il modello RED, l’Inps procede all’invio delle lettere di sollecito, poi sospensione della prestazione indi alla revoca.

DURANTE A.M. CRISTINA




Un PCTO particolare

L’Agenzia delle Entrate informa che per l’anno scolastico 2024/25 verrà attivato il progetto “Un consulente in famiglia”. Trattasi di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), di 60 ore che affianca alla sensibilizzazione sul fiscale, una sezione laboratoriale dedicata ai servizi telematici e al 730 precompilato, più due settimane di stage negli Uffici territoriali dell’Agenzia. Il percorso completo di 60 ore può essere attivato per un massimo di 10 studenti per provincia. Per quanto riguarda l’incontro introduttivo e le attività laboratoriali, le scuole potranno coinvolgere, a propria discrezione, tutta la classe. Le scuole potranno presentare la propria manifestazione d’interesse nel limite di una classe per Istituzione Scolastica entro il 31 ottobre 2024. Realizzare corsi all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei, sia nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta ben radicando in Italia. Aprire la scuola al mondo esterno consente di trasformare l’apprendimento in qualcosa di più tangibile, dando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.

Durante A.M. Cristina




Carta Docente, le facili distorsioni in merito agli acquisti

Il Ministero (MIM) ha precisato ciò che si può acquistare e ciò che non si può acquistare. Sono passati nove anni anni dall’introduzione della Carta del docente. La Legge 107/2015, ha infatti introdotto, per i docenti di ruolo, il bonus di 500 euro da utilizzare per l’aggiornamento e l’auto formazione professionale. Il bonus che allo Stato costa 370 milioni di euro annui, ma non riguarda i precari, i docenti che insegnano in scuole non statali e il personale Ata continua a far discutere. La lamentela maggiore, oltre a quella giustamente condotta dal personale non contemplato, i precari soprattutto, riguarda la mancata presenza di accessori fondamentali per l’aggiornamento professionale. E’ espressamente vietato comprare una stampante semplice per fotocopiare ma un insegnante di laboratorio di informatica può compare una stampante 3D che viene considerato un dispositivo utile a sperimentare modelli didattici innovativi, in linea con gli obiettivi di formazione ed aggiornamento professionali.

DURANTE A.M. CRISTINA




Voto in condotta: bocciatura con il 5. È legge

“La legge approvata dal Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza al personale scolastico”(VALDITARA)

Secondo quanto contenuto nel testo, per ciò concerne il voto in condotta, se la valutazione del comportamento è inferiore a sei (decimi), il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. L’importanza del voto in condotta aumenta il suo peso anche per quanti superano la sufficienza, un sette può non bastare se lo studente punta a voti alti. Infatti, il punteggio più alto, nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito se il voto di comportamento o condotta assegnato è pari o superiore a nove (decimi). Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei (decimi), il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna allo studente o gli studenti, un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Un elaborato la cui presentazione e valutazione è legata all’ammissione alla classe successiva. Infatti, la mancata presentazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di Classe comportano la non ammissione all’anno scolastico successivo.

DURANTE A.M. CRISTINA




Multe fino a 10mila euro per chi offende il personale scolastico

L’aula della Camera con 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti ha approvato il Ddl riguardante Revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è legge. Il Ddl inasprisce le sanzioni per chi offende il personale scolastico, nella fattispecie,  in caso di sentenza di condanna di uno studente,  per reati connessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nell’esercizio del suo ufficio e/o funzione, viene predisposta una multa da euro 500 a euro 10.000, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

Il Ministro Valditara ha detto che una parte della complessa riforma avrà attuazione da quest’anno scolastico (2024/2025). Saranno i dispositivi normativi attuativi a dare indicazioni.

Durante A. M. Cristina