Multe fino a 10mila euro per chi offende il personale scolastico

L’aula della Camera con 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti ha approvato il Ddl riguardante Revisione della disciplina in materia di valutazione degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è legge. Il Ddl inasprisce le sanzioni per chi offende il personale scolastico, nella fattispecie,  in caso di sentenza di condanna di uno studente,  per reati connessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nell’esercizio del suo ufficio e/o funzione, viene predisposta una multa da euro 500 a euro 10.000, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

Il Ministro Valditara ha detto che una parte della complessa riforma avrà attuazione da quest’anno scolastico (2024/2025). Saranno i dispositivi normativi attuativi a dare indicazioni.

Durante A. M. Cristina




Esonero assunzioni disabili

I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti possono chiedere l’esonero dall’obbligo di assumere persone disabili in misura proporzionale alla forza lavoro (fino a 14 dipendenti non c’è obbligo). L’esonero spetta nei confronti degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (Inail). Dal primo ottobre 2024 entrerà in vigore il dm 11 giugno 2024. Per fruire dell’agevolazione, il datore di lavoro dovrà presentare apposita autocertificazione per quanto concerne gli addetti, e versare al «fondo per il diritto al lavoro dei disabili» un contributo esonerativo per giorno di lavoro e per lavoratore con disabilità non occupato.

L’autocertificazione andrà presentata esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante compilazione dell’apposito format sul portale «Servizi lavoro» del Ministero del Lavoro accedendo con Spid/Cie e ogni altro strumento d’identificazione. In caso di mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decadrà dalla possibilità di avvalersi dell’esonero, e sarà tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo contributo, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Qualora si dovessero verificano variazioni della quota di esonero, invece, la nuova autocertificazione, dovrà essere ripresentata entro 60 giorni dal momento della variazione. L’autocertificazione serve, spiega il Ministero, a quantificare il contributo di esonero dovuto che è pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e da versare per ciascun trimestre solare. Per convenzione la settimana si calcola in 5 giorni e il mese in 22 giorni; pertanto, il contributo dovuto per disabile non assunto è pari a 2.587,86 euro a trimestre. Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione potrà essere considerata valida e di conseguenza, potrà decorrere il periodo di fruizione dell’esonero.

Durante A. M. Cristina




Infortuni e malattie professionali, dal primo ottobre nuova classificazione delle professioni

L’INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal primo ottobre 2024 è operativa la revisione della classificazione delle professioni (versione CP2021) ai fini della comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

La classificazione delle professioni, curato dall’Istat, è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza.

 La comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, devono utilizzare le “Tabelle di decodifica dei dati”, dedicate a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale” o “Comunicazione di infortunio”.

Durante A.M.Cristina




Un saldo positivo per l’Inail

Un saldo positivo per l’Inail. Nel 2023, l’Istituto ha registrato un avanzo di 3, 1 miliardi di euro. La Corte dei Conti ha recentemente criticato l’utilizzo dell’Inail come bancomat di Stato. Minoia, Segretario Generale del sindacato Confil, specifica che il bilancio è il più alto mai raggiunto e che contestualmente i fondi Inail, accumulati nel conto di Tesoreria dello Stato, superano i 41 miliardi di euro, in parte investiti in Titoli di Stato. La Confil ritiene necessario ed urgente utilizzare i fondi o parte di loro per la sicurezza, per programmi strutturali di prevenzione e formazione o ancora per l’assunzione di ispettori dal momento che l’Istituto è sottorganico. L’Inail deve investire in formazione ed infrastrutture e dal momento che, mancano progetti concreti, sostiene Minoia, gran parte del denaro finisce nelle casse del Ministero dell’Economia.

Durante A. M. Cristina




Concorso docenti PRNN2, requisiti infanzia e primaria

Concorso docenti  PRNN 2, i requisiti di accesso per l’ infanzia e primaria, devono essere: a) abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure: b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

In conclusione,  il Ministero ha già avviato la ricognizione delle sedi per i concorsi della stagione 2024/25.

DURANTE A. M. CRISTINA




Sicurezza sul lavoro nelle scuole

(…)“L’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica è un’azione concreta che interviene sulla formazione per affermare l’importanza della cultura della sicurezza sul lavoro”.

L’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge concernente la conoscenza di base in materia di sicurezza sul lavoro nelle scuole. Il testo, che aveva già ottenuto l’approvazione della Camera, dovrà tuttavia tornare a Montecitorio per alcune correzioni. Il provvedimento si propone di garantire la diffusione nelle scuole delle conoscenze fondamentali del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un aspetto innovativo è l’inclusione di testimonianze di vittime di infortuni, con l’obiettivo di “formare cittadini consapevoli di diritti, doveri e tutele del lavoratore”.

Stante al testo, la sicurezza rientrerebbe nelle ore di educazione civica, materia che conta attualmente su un monte orario complessivo di 33 ore all’anno, equivalente a circa un’ora a settimana. La limitazione temporale solleva dubbi sulla possibilità di trattare in modo approfondito tutti i temi previsti, inclusa la sicurezza sul lavoro.

Nonostante tali criticità, l’approvazione del disegno di legge rappresenta un passo avanti significativo nel tentativo di creare una maggiore consapevolezza circa la sicurezza lavorativa tra i giovani. L’inclusione di testimonianze di vittime di infortuni potrebbe rivelarsi efficace nel trasmettere l’importanza di queste tematiche.

DURANTE A. M. Cristina




L’autunno sta confondendo il quadro sulla previdenza

L’autunno anziché portare chiarezza sta confondendo ancora di più il quadro sulla Previdenza. Questo emerge a seguito delle molte e diverse    dichiarazioni, da parte della politica, sull’argomento pensioni.

Molti lavoratori, dopo aver criticato la rigidità della Legge Fornero, ora la difendono perché temono un peggioramento dei requisiti per accedere al pensionamento.

Alla vigilia di ogni Legge di Bilancio, girano le più disparate proposte. Facciamo qualche esempio: i famosi “41 per tutti” (41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica per accedere al pensionamento) ma con una sostanziale differenza, il passaggio (calcolo) interamente   contributivo che determinerebbe un taglio dell’assegno di circa il 20/25% (la penalità, tuttavia, non è fissa, dipende dalla carriera dell’assicurato). Un’altra proposta, attribuita al CNEL, vorrebbe il superamento del sistema quote (100, 102, 103) per offrire maggiore flessibilità a partire dai 64 anni sino ai 72 anni. Per ogni anno di anticipo rispetto all’età della vecchiaia (67 anni), ci sarebbe una penalizzazione del 3% sulla parte retributiva dell’assegno; per ogni anno di “ritardo” del pensionamento, sarebbe corrisposto, invece, un incentivo fino al limite massimo dei 72 anni. Ci sarebbe, sempre tra le più disparate proposte, un aumento di contribuzione minima per la pensione di vecchiaia: da 20 a 25 anni. Per l’uscita anticipata verrebbe imposta la condizione di poter vantare un assegno pensionistico di almeno una volta e mezza il trattamento minimo (circa 800 euro).

Con molte probabilità, invece, l’intervento sulla Previdenza sarà molto più soft. Si prospetta, infatti, una proroga dell’attuale Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con il mantenimento del calcolo interamente contributivo ed il tetto massimo all’importo lordo del trattamento (4 volte il T.M.) unitamente ad una nuova proroga dell’Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e di Opzione Donna (nella versione molto ristretta, quella attuale, secondo la normativa vigente). L’Esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo di differire l’erogazione del primo rateo pensionistico, cioè allungare ulteriormente le finestre mobili. Il Governo potrebbe poi rilanciare le adesioni alla previdenza complementare soprattutto per i lavoratori più giovani. La Ministra del Lavoro ha proposto al riguardo un nuovo semestre di silenzio/assenso per il versamento del tfr nei fondi pensione. Allo studio del Ministro della Pubblica Amministrazione anche la reintroduzione del trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici. Su base volontaria le amministrazioni potrebbero trattenere sino al 10% della forza lavoro sino all’età di 70 anni.

Durante A. M. Cristina




Concorso docenti PRNN, requisiti posti ITP e sostegno

Concorso docenti 2024 PRNN, i requisiti posti ITP sono: abilitazione oppure diploma di accesso alla classe di concorso come indicato da tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017. Per i posti di sostegno, invece, sono necessari: titolo di accesso alla classe diconcorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto. Il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto inoltre  l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando con presentazione istanza della domanda di riconoscimento titolo.

DURANTE A. M. CRISTINA




Nota del MIM del 18 settembre 2024

Con la nota del 18 settembre 2024, il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente comunicato l’avvio delle operazioni preliminari per il nuovo concorso del personale docente. Il Ministero, con questa comunicazione, ha avviato le operazioni di censimento e collaudo delle aule utili per lo svolgimento delle prove di reclutamento del personale docente.

Una delle prime attività che il Ministero sta portando avanti è il censimento e il collaudo delle aule che saranno utilizzate per le prove concorsuali. Queste operazioni sono fondamentali per garantire che le sedi siano adeguate dal punto di vista logistico e tecnologico, permettendo lo svolgimento delle prove in condizioni ottimali. Per raccogliere i dati sulla capienza e sulle caratteristiche tecniche delle aule, dal 30 settembre al 19 ottobre sarà messa a disposizione una piattaforma dedicata, alla quale le scuole dovranno accedere per fornire le informazioni richieste.

Il nuovo concorso si colloca in un momento cruciale per la scuola italiana, che negli ultimi anni ha vissuto una crescente difficoltà legata alla carenza di personale di ruolo e all’elevato numero di insegnanti precari. L’auspicio è che questo concorso possa dare una risposta concreta alle esigenze di stabilizzazione del corpo docente.

DURANTE A. M. Cristina




Sentenza n.24950 settembre 2024, Ape Sociale

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n.24950 settembre 2024, nessuna norma subordina la concessione della prestazione APE SOCIALE all’effettiva fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi).  La Corte, pertanto, respingendo il ricorso dell’Inps afferma il principio “che il diritto all’Ape sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti, uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.

 

In modo più diretto: l’Ape sociale può essere richiesta ed ottenuta anche se non è stata fruita l’indennità di disoccupazione. Pertanto, ove evidentemente sia conveniente, è possibile dribblare la Naspi e accedere immediatamente all’Ape sociale. Ciò comporta che i disoccupati in questione potranno non fare domanda di Naspi, anche avendone teoricamente diritto, optando subito per l’Ape sociale con almeno 30 anni di contributi (30 anni di contributi per gli invalidi con invalidità pari o superiore al 74% e per i caregivers; 36 per i lavoratori addetti ad attività gravose; fanno eccezione alcune categorie di lavori gravosi indicate da un elenco del Ministero e dell’Inps per i quali il requisito contributivo è fissato a 32 anni ) e almeno 63 anni e 5 mesi di età.

 

La sentenza ammetterà all’Ape sociale anche quei soggetti, che non hanno i requisiti per la Naspi (per esempio: assenza del requisito delle 13 settimane di contributi nel quadriennio precedente la presentazione della domanda oppure per mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, i famosi 68 giorni). Resta fermo, il punto che, se si accede alla Naspi, l’Ape sociale potrà decorrere solo al termine della fruizione.

 

Durante A. M. Cristina