La restituzione dell’indebito assistenziale nell’Assegno Sociale non è mai automatica: l’INPS non può pretendere indietro le somme erogate se il beneficiario ha agito in buona fede e sussiste il legittimo affidamento.
Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione chiariscono i confini tra buona fede, obbligo di restituzione e dolo.
Il principio generale: legittimo affidamento.
Nel diritto assistenziale prevale la tutela dello stato di bisogno. Se il reddito supera la soglia di legge nel corso dell’anno, l’INPS ha diritto di revocare la prestazione per il futuro, ma non sempre di chiedere indietro le rate passate.
Il presupposto? Il legittimo affidamento, la buona fede e l’assenza di dolo da parte del titolare della prestazione assistenziale. Quando ricorre il giuridico Legittimo Affidamento? Quando, per esempio, l’incremento reddituale è minimo o trascurabile (+50 €/anno). Quando l’incremento è derivante da evento inaspettato o non immediatamente percepibile. Quando c’è stata trasparenza del titolare della prestazione (comunicazione reddituale RED inviata regolarmente all’INPS).
Quando non si configura invece il legittimo affidamento? Quando il reddito è salito, per esempio, in maniera vistosa e consistente (eredità di 100.000 €). Quando è passato del tempo e non si comunica il reddito, parliamo di tardiva o omessa comunicazione prolungata. Quando l’incremento è chiaramente collegato ad un evento volontario e consapevole (inizio di un lavoro; vendita di un immobile).
Le indicazioni delle recenti sentenze Cassazione (2026) in materia di indebiti mettono in evidenza il “doppio binario”. In sede amministrativa (INPS), l’ente computa i redditi dell’anno precedente per esigenze organizzative e di gestione dei flussi. Sono i famosi redditi consolidati. In sede giudiziale (tribunale), il Giudice accerta il diritto guardando ai redditi effettivi dell’anno di erogazione della prestazione, poiché il requisito economico deve coesistere con il pagamento (Ord. n. 8170: distinzione tra calcolo amministrativo e giudiziario). Indi il dolo del beneficiario che non si presume mai, ma deve essere provato in concreto valutando, per esempio: l’entità del saldo, il rapporto tra importo del sussidio percepito e l’incremento di reddito, il fattore tempo ovvero la distanza temporale tra la variazione reddituale e l’intervento/scoperta dell’INPS. Se c’è dolo, la restituzione è integrale. Effetto del ricorso: dimostrata la buona fede, la somma già incassata è irripetibile; la decadenza dal beneficio opera solo dalla data del provvedimento di revoca (Ord.8172)
Se il beneficiario trasmette tempestivamente i dati RED, l’inerzia dell’INPS non reca pregiudizio al cittadino. Consigli pratici? Comunicare sempre e tempestivamente ogni variazione del reddito. In caso di richiesta di restituzione, valutare attentamente la fondatezza della pretesa.
Durante A.M. Cristina



