Pensione anticipata, la Cassazione smentisce l’INPS: stop alle interpretazioni restrittive dei 35 anni effettivi.
I contributi figurativi non sono un regalo dello Stato, ma una tutela costituzionale per eventi involontari (malattia, licenziamento, cassa integrazione). Impedire il pensionamento a chi ha lavorato una vita intera, solo perché ha subìto interruzioni di carriera indipendenti dalla sua volontà, violerebbe lo spirito stesso della previdenza sociale.
La sentenza n. 27910 della Corte di Cassazione stabilisce che i contributi figurativi sono pienamente validi per raggiungere i requisiti della pensione anticipata ordinaria, escludendo l’obbligo dei 35 anni di contribuzione “effettiva”.
Di seguito trovi i dettagli analitici della decisione e l’impianto logico usato dai giudici. L’oggetto della controversia? Il caso esaminato riguardava una lavoratrice. L’INPS le negava il diritto alla pensione anticipata ordinaria applicando una vecchia norma del 1969. Secondo l’ente, pur avendo l’anzianità totale richiesta (oltre 41 anni e 10 mesi) non possedeva almeno 35 anni di contributi “puri” o “effettivi”, ossia calcolati al netto dei periodi, per esempio di disoccupazione indennizzata et malattia etc.
La Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice basandosi su 3 punti:
- Autonomia del nuovo istituto: la pensione anticipata introdotta dalla Riforma Fornero (Art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011) è una prestazione totalmente autonoma che ha sostituito la vecchia pensione di anzianità.
- Assenza di vincoli nel testo: il testo della legge Fornero stabilisce l’accesso al trattamento unicamente sul raggiungimento di un monte contributivo complessivo (es. 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini anno 2026). La legge non menziona in alcun modo la necessità di scorporare i contributi figurativi né richiede il sotto-requisito dei 35 anni effettivi.
- Illegittimità delle prassi INPS: le circolari o le prassi interne dell’ente previdenziale non possono aggiungere restrizioni o requisiti che non siano espressamente previsti dal legislatore.
In forza di questa ordinanza, l’anzianità contributiva per la pensione anticipata si accumula validamente includendo tutti i contributi accreditati per:
- Periodi di disoccupazione indennizzata (es. NASpI).
- Periodi di malattia o infortunio.
- Cassa integrazione guadagni.
- Congedi di maternità o parentali.
Il nucleo centrale di questa svolta giurisprudenziale risiede nella distinzione tecnica tra“contribuzione utile” e “contribuzione effettiva”. La Corte di Cassazione ha stabilito che la legge Fornero richiede genericamente un’anzianità contributiva complessiva, senza imporre che una parte di essa derivi esclusivamente da lavoro attivo. I contributi figurativi non sono un regalo dello Stato, ma una tutela costituzionale per eventi involontari.
La normativa precedente (Legge n. 153/1969) prevedeva che per la vecchia pensione di anzianità occorreva soddisfare il vincolo dei 35 anni di contributi al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, etc. L’INPS ha continuato ad applicare questa limitazione anche alla nuova pensione anticipata Fornero.
Nelle sentenze gemelle n. 24916/2024 e n. 24952/2024, la Cassazione ha “smontato” questa prassi distinguendo due diversi commi dell’Articolo 24 della Legge Fornero:
- Comma 10 (Pensione anticipata ordinaria): richiede solo il raggiungimento del monte contributivo (42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne). I giudici hanno chiarito che qui si parla di contribuzione “utile”, concetto giuridico che include anche i contributi figurativi.
- Comma 11 (Pensione anticipata contributiva a 64 anni, anno 2026): Questa formula richiede un minimo di 20 anni di contribuzione. In questo specifico comma, il legislatore ha inserito espressamente la parola “effettiva”
Se il legislatore avesse voluto imporre il vincolo dei 35 anni di contributi effettivi anche per la formula ordinaria (comma 10), lo avrebbe scritto chiaramente, così come ha fatto per la formula a 64 anni (comma 11). Non avendolo fatto, l’INPS non può inserire requisiti restrittivi tramite circolari interne e i sistemi informatici dell’ente previdenziale continuano a emettere provvedimenti di rigetto automatico per tutte le domande di pensione anticipata che presentano meno di 35 anni di contributi da lavoro effettivo.
Durante A. M. Cristina



