La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha esteso la possibilità di integrazione al trattamento minimo anche agli assegni ordinari d’invalidità liquidati con il metodo contributivo. Una pronuncia destinata a incidere profondamente sulla tutela dei soggetti fragili e sulle dinamiche del sistema previdenziale.
La circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 recepisce la sentenza, estendendo l’integrazione al trattamento minimo anche all’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) calcolato con il sistema contributivo. Questa novità rimuove il divieto precedente, permettendo un aumento fino a circa 611,85€ mensili (valore 2026) anche per i contributivi puri.
La sentenza della Corte Costituzionale in argomento produce effetti dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti reddituali richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti.
In assenza di tale dato, i titolari di AOI calcolato con il contributivo, devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione. È possibile richiedere il riesame delle domande di assegno di invalidità precedentemente liquidate senza integrazione ma gli arretrati producono effetti con data non anteriore al 1° agosto 2025.
Durante A. M. Cristina



