SENT. CASS.N.23047 AGOSTO 2025.
La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la non concessione dell’assegno sociale. Dopo varie pronunce della Corte Suprema della Cassazione del 2020, del 2021, del 2022 e del 2023, arriva anche l’ennesima, la n.23047.
L’istituto dell’Assegno Sociale è previsto dall’art. 3 cc. 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335, in sostituzione della Pensione Sociale. Si ha diritto a ricevere l’Assegno Sociale, pari a 538,69 Euro mensili (anno 2025) quando si è in possesso di precisi requisito requisiti: 67 anni di età, stato di bisogno economico, determinati limiti di reddito; cittadinanza italiana e/o situazioni equiparate, residenza effettiva in Italia, requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Quanto ai limiti, il richiedente la prestazione, per l’anno 2025, non deve percepire redditi superiori a 7.002,97 Euro (soggetto non coniugato) e di 14.005,94 Euro (soggetto coniugato ergo reddito coniugale).
Nel caso deciso dalla sentenza della Cassazione n.23407/2025, una signora in possesso dei requisiti previsti, richiedeva all’Inps il riconoscimento del beneficio assistenziale a.s., ma l’istituto previdenziale negava il diritto. Avverso tale diniego, la signora agiva legalmente. Perso il giudizio in primo e secondo grado, con la motivazione: (…) in sede di separazione consensuale dei coniugi non aveva richiesto alcuna prestazione di mantenimento, la signora ricorreva in Cassazione, la quale con la sentenza sovra menzionata riconosceva il beneficio, in quanto il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale, prevede il requisito dello stato di bisogno effettivo del richiedente la prestazione assistenziale. Lo stato di bisogno non viene meno se non si è fatta richiesta di mantenimento all’ex coniuge.
Lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge per una esistenza dignitosa, mentre lamancata richiesta di mantenimento, avanzata in sede di separazione consensuale, non è in sé valevole come assenza di stato di bisogno.
Durante A. M. Cristina



