La sentenza della Corte di Cassazione N. 4724 del 2025 ha stabilito l’importante principio che l’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI) e la NASpI sono compatibili e cumulabili.
La Corte ha chiarito che non sono prestazioni alternative e non è necessario scegliere, permettendo a chi è già titolare di assegno ordinario di invalidità di percepire anche la NASpI in caso di disoccupazione involontaria.
I punti chiave dell’ordinanza: nessuna alternatività, l’assegno di invalidità (legato alla riduzione della capacità lavorativa) e la NASpI (legata alla perdita del lavoro) non sono prestazioni opzionali/alternative. Cumulabilità: chi è già titolare di assegno ordinario di invalidità (AOI) e perde involontariamente il lavoro può accedere alla NASpI senza dover rinunciare all’assegno. Caso Specifico: la decisione precisa che la decadenza dalla NASpI si verifica solo se il diritto all’assegno di invalidità sorge durante la percezione della NASpI, non se quest’ultimo è preesistente. Nessun obbligo di scelta: non esistendo una normativa che imponga l’incompatibilità automatica, l’INPS non può negare la NASpI a chi già percepisce l’assegno.
Ad oggi, nei fatti, l’INPS continua a seguire la sua prassi storica, basata su vecchie circolari e su un’interpretazione restrittiva del D.Lgs. 22/2015.
Sul portale ufficiale dell’Istituto, la NASpI è ancora definita “incompatibile” con l’assegno ordinario di invalidità.
Quindi, se si rientra in questa casistica, si consiglia di fare la relativa richiesta di NASpI ed andare avanti con ricorso amministrativo e causa, per riaffermare il diritto alla NASpI, compatibile con il precedente AOI.
Durante A.M. Cristina



