Quando si parla di licenziamento per giusta causa, molti lavoratori pensano che basti un errore per perdere il posto. La legge tutela chi lavora, anche quando sbaglia. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: non ogni comportamento discutibile giustifica il licenziamento.
La proporzionalità è tutto! Il CCNL è tutto.In questo articolo si spiega cosa è accaduto, cosa ha deciso la Cassazione, perché è fondamentale conoscere il proprio contratto collettivo nazionale. Un lavoratore con servizio portierato, durante il turno, era stato trovato mentre dormiva su una sedia, in una zona comunque prossima alla postazione di servizio. Il datore di lavoro lo ha licenziato per giusta causa, sostenendo che si trattasse di un comportamento gravissimo, incompatibile con la natura delle sue mansioni. Il lavoratore, però, non ha accettato passivamente la decisione.
Ha impugnato il licenziamento rivolgendosi ad un avvocato esperto in diritto del lavoro. Il CCNL Dipendenti Proprietari di fabbricati prevede per l’addormentamento una sanzione, non il licenziamento. Il Tribunale di Verona ha accolto il suo ricorso, dichiarando il licenziamento illegittimo. Il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (trattasi di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, ante Jobs Act) et a risarcirlo di tutte le mensilità, dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Anche la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado. Infine, la Cassazione ha messo un punto fermo: non c’era giusta causa, perché la sanzione applicabile, in base al contratto di riferimento, era solo la sospensione dal servizio da 1 a 6 giorni.
Uno dei punti cruciali della vicenda è la differenza tra addormentarsi e abbandonare il posto di lavoro. Secondo la Cassazione: il lavoratore non si era disinteressato al suo compito, ma aveva solo commesso una leggerezza. E le leggerezze si puniscono con sanzioni proporzionate, non con il licenziamento. Una delle regole fondamentali nel diritto del lavoro è questa: la sanzione deve essereproporzionata all’infrazione. Nel caso del portiere: non c’erano precedenti disciplinari; la condotta non era così grave da licenziamento; il CCNL prevedeva già una sanzione specifica per quel comportamento.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti Proprietari di Fabbricati prevede in modo chiaro che abbandonare il posto di lavoro è “sanzionabile” con il licenziamento, solo quando comportaun reale allontanamento dalla zona da sorvegliare; dormire in servizio è invece considerato un comportamento grave ma punibile con sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 6 giorni econ lettera di richiamo disciplinare.
Durante A.M. Cristina