Quando un lavoratore a tempo indeterminato viene licenziato, il datore di lavoro è tenuto a pagare un contributo addizionale all’INPS. Questo contributo si chiama ticket NASpI e serve a finanziare o co-finanziare l’indennità di disoccupazione. Ma attenzione: anche se tu, lavoratore, non avrai diritto alla NASpI, il datore lo paga lo stesso. Il ticket licenziamento è un contributo economico che il datore di lavoro versa all’INPS ogni volta che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompe per motivi che danno diritto, almeno teoricamente, alla NASpI. Non conta se sei un lavoratore part time, full time, part time verticale, orizzontale, etc, se nel frattempo hai trovato una nuova occupazione. Ti hanno licenziato, non hai però i requisiti per la NASpI, il ticket va necessariamente pagato. Conta solo che tu non ti sia dimesso volontariamente, a meno che le tue dimissioni siano, per fare un esempio, “per giusta causa” o in periodi protetti (la maternità o la paternità).
Per il 2025, l’importo massimo della NASpI è stato fissato a 1.562,82 euro al mese. Il ticket è pari al 41% di questo massimale per ogni anno di lavoro. Facciamo 2 conti, in modo molto semplice:
- 41% di 1.562,82 euro = 640,76 euro per ogni anno di anzianità.
- Se hai lavorato meno di un anno, si calcolano 53,40 euro al mese.
- C’è un tetto massimo: 1.922,28 euro per rapporti durati più di 3 anni.
Il ticket licenziamento è dovuto in caso di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento durante o al termine del periodo di prova;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento plurimo di lavoratori adibiti in un determinato cantiere, non conseguente al completamento delle attività e alla chiusura del cantiere;
- recesso al termine del periodo di formazione dell’apprendista (D.Lgs. n. 81/2015);
- dimissioni per giusta causa, esempio: mancato pagamento della retribuzione almeno tre mensilità, molestie sessuali sul luogo di lavoro, mobbing, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, comportamento ingiurioso da parte del superiore gerarchico, spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato per la maternità (periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio). La disposizione si applica anche per le dimissioni del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità;
- dimissioni, entro 3 mesi, per trasferimento di azienda con conseguenti notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore di trasferirsi ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
- risoluzione consensuale con procedura di “conciliazione obbligatoria” per le aziende soggette a tutela reale (aziende con almeno 15 dipendenti), etc etc.
Esempio pratico 1: lavoratore licenziato per superamento comporto, titolare di AOI. Le due prestazioni INPS sono incompatibili, bisogna optare per l’una o l’altra. Il lavoratore opta per AOI, e non per la NASpI. Il datore di lavoro versa ugualmente ticket NASpI.
Esempio pratico 2: Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda x, cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa (Collegato Lavoro 2024), il lavoratore, non avendo maturato almeno il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento fosse intervenuto, per esempio, il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore avrebbe potuto fruire della NASpI. (Circolare INPS n.3 del 15/01/2025). Anche in questo caso, trattandosi di giustificato motivo oggettivo, il datore paga il ticket licenziamento.
Durante A.M. Cristina



