Una vittoria per i lavoratori invalidi che si trovano a dover affrontare la disoccupazione. Un lavoratore titolare di assegno ordinario di invalidità si trova improvvisamente senza lavoro, viene licenziato, perde involontariamente il lavoro. Decide di richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI. L’INPS, però, respinge la richiesta, sostenendo che il lavoratore, essendo già titolare di un assegno ordinario di invalidità, non ha diritto a percepire la NASPI, o meglio deve scegliere tra le due prestazioni.
Una decisione che sembra in contrasto con il principio di tutela sociale, considerando, tra l’altro, che le due prestazioni rispondono a bisogni differenti: l’una per supportare chi ha una ridotta capacità lavorativa, l’altra per garantire un sostegno economico a chi ha perso involontariamente il lavoro.
Il caso finisce in tribunale, e la Corte d’Appello (Venezia) dà ragione al lavoratore, stabilendo che il diniego dell’INPS alla compatibilità è illegittimo. La questione arriva fino alla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4724 del 2025 conferma il diritto del lavoratore a percepire entrambe le prestazioni. Non sono prestazioni alternative. Questo significa che non c’è nessuna incompatibilità automatica tra le due.
La legge prevede, infatti, la perdita del diritto alla NASPI solo nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di disoccupazione, acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità. Ma il caso opposto – ovvero quando un lavoratore già titolare di un assegno di invalidità perde il lavoro e richiede la NASPI – non rientra in questa previsione normativa. No all’applicazione dell’analogia ma della sequenzialità. L’INPS tende a respingere molte domande sulla base di interpretazioni restrittive della normativa, spesso applicando il principio della non cumulabilità anche quando non è previsto espressamente dalla legge. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un concetto chiave: le norme che prevedono la decadenza da una prestazione previdenziale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. In pratica, l’INPS non può negarti un diritto solo perché in un altro caso (come quello della mobilità) la legge prevede un’incompatibilità. Ogni norma ha la sua portata specifica, e la decadenza dal diritto alla NASPI in caso di percezione dell’assegno di invalidità non può essere estesa in modo arbitrario.
Durante A. M. Cristina



